Sei tu a decidere la velocità

Desideri non rinunciare completamente al controllo del tuo veicolo anche quando, per esempio, sta viaggiando senza te a bordo? In tal caso il servizio Notifica sulla velocità fa esattamente al caso tuo. Se il tuo veicolo commerciale supera la velocità impostata, ricevi un’e-mail o una notifica push.

  • Maggiore controllo sul comportamento di guida dei tuoi dipendenti
  • Ricevi un avviso in caso di uso improprio del veicolo
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    Pubblicazione: 11/2019

Disclaimer Volkswagen

  1. 1.
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    Qualora il Cliente/ Aderente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, ha la facoltà di rivolgersi direttamente all’IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente, attraverso le seguenti modalità: -    posta ordinaria all’indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma;  -    fax 06.42133206;  -    e-mail: email@ivass.it;  -    PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, 

    Il Contraente/ Aderente ha in ogni caso la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente. In particolare: (I) ricorso all’Arbitro Assicurativo, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità (non soddisfazione sull’esito del reclamo o mancata risposta), le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile; (II) mediazione finalizzata alla conciliazione, per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (per avviarla, occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione, il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, nel luogo del Giudice territorialmente competente); (III) negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite (il contraente/aderente può attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato, ai sensi del D.L. n. 132, 12 settembre 2014, e, in tal caso, le parti sottoscrivono un accordo con cui si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato).